Addio contante per i rifornimenti di carburante

Addio contante per i rifornimenti di carburante

Dal 1° luglio scattano le nuove regole per il riconoscimento fiscale dei “costi auto” sostenuti da tutti i titolari di partita iva. In pratica la deduzione del costo sarà subordinata al pagamento con moneta elettronica o, si ritiene, strumenti tracciabili. In concreto, però analizzando nel dettaglio le nuove disposizioni, risulta che le modifiche varate nel campo delle imposte dirette ed indirette non siano sovrapponibili, per cui ne esce un quadro caotico che necessita di opportuni aggiustamenti prima dell’entrata in vigore.

Le imposte dirette:

Nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 164 del TUIR si prevede che la deducibilità delle “spese per carburanti per autotrazione” sia condizionata al fatto che il pagamento avvenga con moneta elettronica. L’inciso indica che solo le spese per carburanti per i mezzi gommati disciplinati dalla disposizione sono interessate dalla modifica varata con la legge 205/2017. Le altre spese inerenti gli stessi gommati, quindi, non sono soggette all’obbligo di pagamento con moneta elettronica per decretarne la deducibilità dal reddito. Anche tutte le spese per gli altri mezzi disciplinati dallo stesso articolo 164 sono esclusi dalle nuove regole. A maggior ragione i mezzi i cui costi non disciplinati dall’articolo 164 del TUIR (come gli autocarri) non sono interessati dal vincolo.

Lo scenario per l’iva:

In tema di iva, l’articolo 19-bis 1 del DPR 633/1672 è stato modificato prevedendo alla lettera D) che: << L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate >>. La ratio della modifica era probabilmente la stessa prevista per le imposte dirette, la l’effetto che si è ottenuto è molto diverso.

La prima questione che si pone all’attenzione è che in merito alla detrazione dell’iva, stando al dato letterale della modifica, risultano interessati agli obblighi di pagamento tracciabili, oltre ai carburanti anche tutti gli altri costi disciplinati dalla stessa disposizione quali, ad esempio, la custodia, la manutenzione, la riparazione, il noleggio, i leasing e quelli di utilizzo (esempio pedaggio autostradale). Il secondo aspetto attiene ai mezzi interessati dalle nuove regole. La modifica dell’articolo 19-bis 1 infatti, testualmente si applica a tutte le spese inerenti tutti i mezzi richiamati dalla disposizione e quindi oltre ai classici gommati anche ad aereomobili e natanti da diporto. Infine solo la disciplina iva prevede che la legittimità della detrazione sarà riconosciuta, anche se il pagamento avverrà con altri mezzi rispetto a carte di credito, di debito o prepagate, purché rientranti tra quelli che saranno riconosciuti idonei da un prossimo provvedimento del direttore delle Entrate. E’ presumibile che, in quella sede, potranno essere riconosciuti validi anche tutti i pagamenti effettuati con strumenti finanziari “tracciabili” (esempio bonifico). Non si capisce, però per quale motivo nell’ambito delle imposte dirette l’unico pagamento ammesso sia quello elettronico. Se l’esercente dell’impianto di distribuzione alla fine del mese fa regolare fattura pagata con bonifico, perché l’iva sarebbe detraibile ed il costo invece non deducibile? E’ chiaro che il sistema non funziona.

Le altre modifiche: 

Sempre in tema di costi per i carburanti effettuati da partite iva, dal prossimo primo luglio si registrano una serie di ulteriori modifiche così sinteticamente rappresentabili:

  • Le cessioni di carburante per autofattura presso gli impianti stradali verso tutti i soggetti titolari di partita iva, dovranno avvenire con l’emissione della fattura elettronica. La nuova disposizione porrà enormi problemi applicativi, se solo si riflette sulle situazioni concrete;
  • L’esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi per le forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si applica solo per i rifornimenti effettuati a privati consumatori;
  • E’ abrogata la scheda carburante. Se l’intenzione del legislatore era quella di rendere obbligatorio il regime “semplificatorio” del DL 70/2011, oggi facoltativo, probabilmente si è perso di vista l’obiettivo. E si resta perplessi di fronte a interventi così incisivi in un ambito in cui già i grandi limiti della deduzione dei costi e detrazione dell’iva limitano i rischi di evasione.
  • Occorre intervenire con urgenza per ripristinare un po’ di ordine, visti i limiti all’attività interpretativa delle Entrate.

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