Movimenti di denaro contante da o verso l’estero

Movimenti di denaro contante da o verso l’estero

E’ frequente che i soggetti appartenenti ad una determinata impresa si spostino verso l’estero o provengano dall’estero portando con se del denaro contante necessario per effettuare operazioni commerciali da porre in essere all’estero o derivante da incassi di fatture a suo tempo emesse nei confronti di operatori esteri. In linea generale per operazioni relative a movimenti di denaro da o verso l’estero debbono sottostare a particolari adempimenti. In primo luogo tali operazioni si suddividono in due grandi categorie: (la prima) sono le operazioni canalizzate, che sono poste in essere tramite istituti di credito sotto controllo della banca d’Italia; (la seconda) sono le operazioni decanalizzate, che sono sostituite da movimenti di denaro e titoli assimilati posti in essere direttamente dai soggetti possessori. Particolare attenzione deve essere posta per le operazioni decanalizzate in quanto può essere obbligatoria la presentazione di un’apposita dichiarazione di trasferimento di denaro di importo superiore a euro 10.000,00. L’obbligo alla compilazione compete a: 1) I soggetti residenti in Italia o all’estero che attraversano il confine italiano con: denaro contante o titoli e valori mobiliari (assegni in genere non intestati e trasferibili, certificati di deposito, titoli azionari, obbligazioni di stato, obbligazioni di credito al portatore, altri valori immobiliari. 2) soggetti che ricevono dall’estero o inviano all’estero plichi postali contenenti denaro o titoli e valori mobiliari. In particolare per denaro contante s’intendono le banconote e monete metalliche aventi corso legale; strumenti negoziabili al portatore, assegni, effetti all’ordine, mandati di pagamento emessi al portatore o girati senza restrizioni in favore di un beneficiario fittizio, od omesso in modo tale che il relativo titolo passi alla sua consegna; strumenti incompleti compresi gli assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento firmati ma privi del nominativo del beneficiario.
La presentazione della dichiarazione può avvenire: 1) in forma telematica prima dell’attraversamento della frontiera italiana, Al riguardo il soggetto che effettua il trasferimento di denaro o titoli assimilati deve risultare in possesso della copia della dichiarazione con il numero di registrazione attribuita dal sistema telematico doganale; 2) in forma cartacea da predisporre al momento del passaggio del confine italiano e da presentare agli uffici doganali di confine che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento che deve essere poi consegnata e conservata dall’impresa a giustificazione del movimento di denaro e della sua contabilizzazione. La mancata presentazione della dichiarazione comporta la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria: dal 10 al 30% della somma posseduta (o eccedenza non dichiarata) se di importo non superiore a euro 10.000,00 dal 30 al 50% della somma posseduta (o dell’eccedenza non dichiarata) se di importo superiore a euro 10.000,00 con un minimo di euro 300,00.
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