Come funziona il Car Sharing e la sua tassazione

Come funziona il Car Sharing e la sua tassazione

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di spese di trasporto sostenute dal dipendente all’interno del territorio comunale e rimborsate a questi dal datore di lavoro, vale la regola generale secondo la quale sono esclusi da tassazione in capo al dipendente i soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, mentre sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio.

Applicando tale regola, è possibile far rientrare nell’ambito di esclusione le spese sostenute utilizzando il servizio di “car sharing”, purché la società che svolge tale servizio fatturi gli importi indicando il dettaglio delle trasferte.

Le regole sulla tassazione delle indennità e rimborsi per spese di trasferta impattano, in modo speculare:

  • Sul lavoratore dipendente, costituendo, le stesse reddito soggetto o meno a tassazione;
  • Sul datore di lavoro, per il quale, a seconda che si configuri o meno il reddito in capo al dipendente, è possibile dedurre o meno, dal reddito d’impresa, gli importi corrisposti o rimborsati.

Nella Risoluzione n. 83/E/2016 è stato affrontato il caso di una società che, per poter svolgere la propria attività, invia molto spesso i propri dipendenti presso le sedi dei clienti, che sono localizzate sia nello stesso Comune ove è ubicata la sede di lavoro dei dipendenti, sia in Comuni diversi. In tali ipotesi, i dipendenti della società sostengono spese di trasporto diverse e, spesso maggiori, rispetto a quelle che gli stessi sostengono nei giorni in cui, non essendo in trasferta. lavorano presso la “sede di lavoro” , prevista nel proprio contratto di assunzione. Per le trasferte, anche all’interno del territorio comunale, viene spesso utilizzato il servizio di “car sharing” fornito da una società che fattura regolarmente le proprie prestazioni. Tale servizio consiste nel mettere a disposizione del cliente un veicolo presso un luogo predefinito (luogo di partenza) e con tale veicolo il cliente raggiunge la destinazione desiderata. In particolare, le fatture emesse dalle società di car sharing contengono:

  • Le generalità dell’utilizzatore (nel caso in esame, del dipendente in trasferta nel comune);
  • Il luogo di partenza;
  • Il luogo di arrivo;
  • L’ora di prenotazione del veicolo;
  • L’ora di partenza;
  • L’ora di arrivo a destinazione;
  • I chilometri percorsi.

Di prassi la fattura è intestata alla persona fisica in quanto diretto utilizzatore del servizio fornito, nonché cliente della società di “car sharing”; tuttavia, nella risoluzione si evidenzia che alcune società di “car sharing” prevedono la possibilità di emettere fattura anche nei confronti di un altro cliente che può essere anche un soggetto giuridico. Questa possibilità definita di “utilizzo incrociato” responsabilizza i clienti per tutti i costi accumulati dai dipendenti autorizzati ad utilizzare i veicoli della società di “car sharing” sulla base del contratto sottoscritto tra le parti e, nella sostanza, permette ad un datore di lavoro, cliente della società di “car sharing” di essere intestatario delle fatture relative alle spese di trasporto per “car sharing” sostenute dai propri dipendenti in occasione delle loro trasferte autorizzate.

Per l’Agenzia tali dati, presenti nel documento rilasciato dalla società che fornisce il servizio, risultano idonei ad attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente, analogamente ai documenti provenienti dal vettore. Pertanto, se svolto con tali modalità, il servizio di “car sharing” rappresenta, soprattutto nelle aree urbane, un evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall’Art. 51 del T.U.I.R. e conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, documentate nei modi indicati, possono essere considerati esenti.

 

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