” Rent to Buy” una nuova tipologia di contratti

” Rent to Buy” una nuova tipologia di contratti

L’art. 23 D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con L. 11 novembre 2014, n. 164 introduce la nuova formula contrattuale rubricata “Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili”. La nuova normativa, pur prevedendo obblighi e tutele ben definite, lascia ampia autonomia alla parti che possono decidere di “ confezionare” l’accordo sulla base delle proprie specifiche esigenze, tra le quali:

  • La durata;
  • L’imputazione della quota di canone al corrispettivo della vendita;
  • Il diritto di recedere dal contratto;
  • L’inserimento di clausole penali e/o l’apposizione di clausole condizionali;
  • La previsione della cedibilità del contratto.

IN COSA CONSISTE IL “RENT TO BUY”

Il rent to buy è quell’accordo con il quale si garantisce, a chi ha intenzione di acquistare un immobile, la possibilità di ottenere sin da subito il godimento dello stesso, con l’intesa che fino a quando non si addiverrà alla stipula del contratto di acquisto definitivo, questi corrisponderà al proprietario dell’immobile un importo periodico, denominato canone, importo che al momento della stipula del contratto di compravendita verrà in tutto o in parte detratto dal prezzo di acquisto dell’immobile stesso.

La normativa in commento, nel disciplinare il contratto di “rent to buy” ha stabilito che lo stesso debba essere trascritto nei Registri immobiliari ai sensi dell’art. 2645-bis c.c. disponendo che “ il termine triennale previsto dal comma terzo dell’art. 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni”. Con tale previsione il Legislatore non ha fatto altro che estendere la normativa in materia di pubblicità del contratto preliminare, al contratto di “rent to buy”.

L’accordo, quindi, dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e, a seguito della trascrizione, sarà opponibile ai terzi nel termine di 10 anni. Con tale statuizione si è inteso, quindi, mettere al riparo il conduttore da eventuali atti dispositivi del bene che il concedente avrebbe potuto porre in essere successivamente alla conclusione dell’accordo, nonché dell’eventuale fallimento di quest’ultimo.

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