Un metodo per contrastare i poteri degli uffici

Un metodo per contrastare i poteri degli uffici

L’utilizzo diffuso delle carte di credito consente ulteriori opportunità e semplificazioni. Ad esempio, quanto agli accertamenti finanziari, consente di vincere la presunzione contenuta nell’art. 32, D.P.R. 600/1973 per la quale si considerano limitatamente al reddito d’impresa ricavi i prelevamenti dei quali non si dimostri di averne tenuto conto nella contabilità ovvero non se ne indichi il beneficiario. Dunque, se il contribuente indica il beneficiario delle somme prelevate (e ciò risulta dall’estratto conto della carta di credito) l’atto va annullato (ctp di Bologna Sentenza 4.6.2007 n. 158). La tracciabilità è pure richiesta per la detrazione/deduzione, nella dichiarazione dei redditi, di taluni oneri (es. erogazioni liberali a Onlus ed a partiti politici, ai sensi dell’art. 15 c. 1 D.P.R. 917/1986). Un aspetto che potremmo dire chiarito, anche se indirettamente, riguarda il momento in cui il pagamento si considera effettuato. E’ il caso dei componenti negativi del reddito di lavoro autonomo che segue, perlopiù, il principio di cassa.
Come noto, le società che gestiscono le carte di credito addebitano l’importo della spesa solo il mese successivo all’utilizzo della carta. Potrebbe essere il caso di un professionista che ha effettuato un acquisto il 30.12 mentre l’addebito sul proprio conto corrente avviene solo il 15.01. Ci si domanda in quale periodo d’imposta il professionista potrà dedurre il costo.
Si ritiene che la spesa pagata con carta di credito sia deducibile nel momento in cui è utilizzata la carta. Quindi, le spese contabilizzate nel mese di dicembre, addebitate sull’estratto conto nel mese di gennaio, si considerano comunque sostenute nel mese di dicembre. Si veda quanto affermato dalla R.M. 23.4.2007 n. 77/E con specifico riferimento al momento in cui divengono deducibili dal reddito complessivo Irpef i contributi previdenziali pagati, tramite carta di credito, da un professionista alla propria Cassa di previdenza. Il documento in prassi ha chiarito che, in caso di utilizzo della carta di credito per il pagamento degli oneri, ai fini della deducibilità:
 Rileva il momento in cui viene utilizzata la carta;
 Nessuna rilevanza assume invece il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’effettivo addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può anche collocarsi nel periodo d’imposta successivo.
Quindi, anche dal punto di vista iva del venditore, essendo considerato quale denaro contante, il pagamento effettuato tramite carta di credito dovrebbe configurare un operazione effettuata nel momento in cui la carta di credito è utilizzata, anche se la contabilizzazione avverrà al momento in cui viene ricevuta l’estratto conto periodico.

Commercialista Napoli, (Corso Garibaldi, Corso Arnaldo Lucci)