Split Payment chi non è obbligato

Split Payment chi non è obbligato

L’agenzia delle Entrate (con la circolare 13 aprile 2015, n. 15/E), è tornata ad affrontare il meccanismo della scissione dei pagamenti, meglio conosciuto come “split payment”. Dal 1° Gennaio ad oggi, erano già state fornite indicazioni interpretative con le circolari del 9 febbraio 2015, n. 1/E e del 19 febbraio 2015, n. 6/E. L’amministrazione finanziaria, inoltre, ha chiarito con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, come siano esclusi dallo split payment tutte quelle operazioni assoggettate ai fini IVA a regimi speciali che non prevedono “l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie”. Tra questi rientrano:

  • I cosiddetti regimi monofase, disciplinati dall’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti di viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, case d’asta).
  • Il cosiddetto regime sul margine (art. 36, D.L. 23 febbraio 1995 n. 41)
  • Il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio (art. 74-ter D.P.R. n. 633/1972).

Tali precisazioni (contenute nella circolare n. 6/E/2015, sono state riprese ed ampliate dalla circolare n. 15/E/2015, dove l’Agenzia ritiene che debbano essere esclusi dallo split payment “regimi speciali che pur prevedendo l’addebito d’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfettario di determinazione della detrazione spettante” .

Gabriele Rivieccio Dottore commercialista, revisore legale dei conti. SCRIVICI PER SAPERNE DI PIU’