Come gestire gli assegni ricevuti ed emessi art. 2424 c.c.

Come gestire gli assegni ricevuti ed emessi art. 2424 c.c.

La contabilizzazione degli assegni in portafoglio deve essere fatta opportunamente con utilizzo di conti di mastro distinti da quelli relativi alla movimentazione del denaro in contanti. Tale evidenziazione separata costituisce un obbligo ai fini della predisposizione del bilancio di esercizio (art. 2424 c.c.) L’opportunità della separazione è dettata dai seguenti due ordini di considerazioni:

  • la diversa posizione degli assegni in portafoglio, che mantengono la loro provenienza dal denaro contante che, con la registrazione di entrata monetaria, perde la sua provenienza;
  • la dimostrazione dell’avvenuta presentazione degli assegni per l’accredito presso gli istituti di credito;
  • il diverso valore giuridico degli assegni esteri rispetto a quelli nazionali.

E’ infatti indispensabile suddividere il Portafoglio assegni in Portafoglio assegni nazionali e Portafoglio assegni esteri. Infatti l’assegno è un titolo di credito all’ordine solamente per quei paesi che hanno sottoscritto le Convenzioni internazionali di Ginevra del 7 luglio 1930 e 12 marzo 1931.

Va precisato che i paesi aderenti alla Common Law hanno adottato una disciplina meno rigida e garantista, compresi taluni Paesi dell’Europa centrale. In questi Paesi l’assegno non ha natura di titolo autonomo, ma è strettamente legato all’evento che ha generato la sua emissione ( come idonea controprestazione). Per questi Paesi esso costituisce un semplice documento di credito che può essere revocato in qualsiasi momento (stop Payment), in presenza di una situazione che faccia venir meno la causa della sua emissione. Il diritto di revoca dell’assegno si estingue solo con la decorrenza del termine di prescrizione (normalmente 6 anni ). Da quanto esposto è consigliabile tenere in contabilità i seguenti due conti:

  1. Portafoglio assegni nazionali
  2. portafoglio assegni esteri.

In presenza di assegni esteri è inoltre necessario procedere alla creazione di un apposito Fondo rischi assegni esteri insoluti, a titolo di garanzia del buon esito nel tempo della riscossione di detti assegni.

va altresì fatto presente che se l’importo dell’assegno estero superi il valore di Euro 10.000,00, è indispensabile tenere presente che:

  • in presenza di strumenti incompleti, in quanto firmati ma privi del nominativo del beneficiario, è obbligatoria la presentazione dell’apposita dichiarazione di trasferimento, entro quarantotto ore dal ricevimento del plico, senza tener conto degli eventuali giorni festivi;
  • in presenza di vaglia postali e cambiari, assegni postali, bancari o circolari tratti su banche italiane, recanti il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, non è obbligatoria la presentazione di alcuna dichiarazione.