Spese scolastiche quali sono e come detrarle nel 730

Spese scolastiche quali sono e come detrarle nel 730

LA NORMATIVA:

La legge n. 107 del 13 luglio 2015 ha riformulato le disposizioni del T.U.I.R. modificando l’art 15 comma 1 lettera “e” con la nuova lettera “e-bis”. Precedentemente la lettera e riguardava tutte le spese di istruzione detraibili solo per l’istruzione universitaria, mentre con la successiva lettera “e-bi”s disciplina la detrazione delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Pertanto a partire dal 2015, sono detraibili nella misura del 19% le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, primo e secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400€ per alunno o studente. Sempre per il 2015, le spese detraibili per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali non possono essere superiori a quella stabilità annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione. Per quanto riguarda le università sono detraibili sia le tasse di immatricolazione ed iscrizione, anche se riferiti a più anni (compresi gli anni fuori corso). Per gli istituti o università privati e stranieri, l’ammontare della spesa su cui va calcolata la detrazione non può essere superiore a quella stabilità per le tasse e i contributi dei corrispondenti istituti statali Italiani. Per usufruire della detrazione, il contribuente deve conservare la documentazione che attesta il versamento.

SOGGETTI INTERESSATI:

Sono interessati i contribuenti, persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi. Il modello 730, il modello UNICO Persone Fisiche.

LA MISURA DELLA SPESA:

La misura della spesa detraibile al 19% per i corsi di istruzione universitaria non può essere superiore a quella stabilità annualmente per ciascuna facoltà. Gli importi massimi sono i seguenti:

MEDICINA: Nord 3.700€; Centro 2.900€; Sud-Isole 1.800€

SANITARIA: Nord 2.600€; Centro 2.200€; Sud-Isole 1.600€

SCIENTIFICO-TECNOLOGIA: Nord 3.500€; Centro 2.400€; Sud-Isole 1.600€

UMANISTICO-SOCIALE: Nord 2.800€; Centro 2.300€; Sud-Isole 1.500€

SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA:

Le spese per la mensa scolastica, possono essere comprese tra quelle ” per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado” La spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario con la causale ” mensa scolastica”. se il pagamento avviene in contanti o con altro dispositivo elettronico, la spesa può essere documentata mediante attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. La detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento; nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Comunque, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.

SPESA PER FREQUENZA UNIVERSITARIA STRANIERA: 

Ai fini della detrazione delle spese per frequenza all’estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

Le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea teologica presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilità per le aree disciplinari “Umanistico-Sociale”.

SPESE PER CORSI DI LAUREA PRESSO UNIVERSITA’ TELEMATICHE: 

tali spese possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, sulla base dei criteri dettati dal D.M. 29 aprile 2016 n. 288 facendo riferimento all’area tematica e geografica del contribuente.

SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO:

L’Agenzia delle Entrate, rifacendosi alla ratio della norma in commento, ritiene che anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola sono detraibili; ciò in quanto tali servizi, pur se forniti in orario exrtracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica. Al contrario invece, non è possibile fruire di alcuna detrazione per le spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.