Servizi digitali: nuova territorialità e Mini sportello unico

Servizi digitali: nuova territorialità e Mini sportello unico

Le nuove regole comunitarie, in vigore dal 1° gennaio 2015, prevedono la tassazione, ai fini iva, dei servizi elettronici di telecomunicazione e tele radiodiffusione (servizi digitali) nello Stato membro di localizzazione del consumatore finale, diversamente da come avveniva in precedenza (criterio del prestatore). Ciò impone ai providers di identificarsi in tutti gli Stati dove avviene il consumo.
Il Mini sportello unico:
Per ridurre e semplificare gli adempimenti fiscali derivanti dalla modifica della territorialità dei servizi digitali, il legislatore europeo ha previsto, su base opzionale, un regime speciale (cosiddetto MOSS), che consente di dichiarare e versare l’imposta dovuta per le prestazioni verso privati consumatori europei ovunque fornite nel solo Paese di identificazione. Restando comunque legati alle regole nazionali dei rispettivi luoghi di consumo altri obblighi, quali l’aliquota applicabile e la fatturazione.
SOGGETTI INTERESSATI:
Possono avvalersi del MOSS sia i soggetti passivi stabiliti nell’Unione Europea sia quelli stabiliti fuori dal territorio comunitario. Il sistema speciale è facoltativo, ma se l’operatore decide di avvalersene, dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri.
Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del regime unico:
1. Deve registrarsi nello Stato membro di identificazione;
2. Può avere un solo Paese di identificazione.
ATTENZIONE:
Nel caso di soggetto in regime non UE, lo stato di identificazione potrà coincidere anche con quello di consumo.
AMBITO OGGETTIVO:
Il MOSS si applica alle seguenti operazioni “B2C” effettuate in modalità esclusivamente digitale:
1. Servizi di telecomunicazione;
2. Servizi di teleradiodiffusione;
3. Servizi forniti per via elettronica.
Dette transazioni sono state oggetto di successive indicazioni e revisioni normative:
• Direttiva 112/2006/CE
• Regolamento di esecuzione (UE) 15 marzo 2011, n. 282/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 7 ottobre 2013 n. 1042/2013.
SONO ESCLUSI:
I servizi resi a mezzo di strumenti elettronici in favore di consumatori finali residenti a Livigno, Campione d’Italia e le acque territoriali del Lago di Lugano.