Le spese sanitarie detraibili dal reddito PARTE 2

Le spese sanitarie detraibili dal reddito PARTE 2

La detrazione per le spese sanitarie, spetta anche in caso di ricovero in un istituto di assistenza e/o ricovero. Il beneficio, tuttavia, non deve essere determinato con riferimento all’intera retta di ricovero, ma solo la parte che riguarda le spese mediche, di assistenza specifica, che dovranno essere indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto. Analoghe considerazioni possono svilupparsi relativamente alle spese sanitarie relative alle degenze, siano esse collegate o meno ad un intervento chirurgico. Trattasi, infatti, di onere che dà diritto alla detrazione così come possono essere computate nell’ammontare delle spese le differenze di classe, imputabili, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, mentre sono sempre da escludere le spese relative a servizi extra come, ad esempi, il telefono, il televisore, ecc..

Qualora, risulti dubbio l’inquadramento di una spesa in una delle tipologie elencate nell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.

Per quanto riguarda, invece, le spese di assistenza specifica, il Ministero delle finanze con la circolare n. 207 del 16 novembre 2000, ha chiarito che si intendono per tali i compensi erogati a:

  • Personale paramedico abilitato (infermieri professionali);
  • Personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

Inoltre nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi sono state operate ulteriori specificazioni individuando le spese di assistenza specifica nelle spese per:

  • Prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • Prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • Prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • Prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
  • Assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia Kinesiterapia, laserterapia. Ecc.)