Il terzo requisito per accedere al regime forfetario

Il terzo requisito per accedere al regime forfetario

3. Condizione. (costo complessivo dei beni strumentali)
Terzo requisito per accedere al regime fiscale forfetario è che il costo complessivo dei beni strumentali al 31/12 dell’esercizio precedente, al lordo dell’ammortamento, sia non superiore a € 20.000.
Ai fini del calcolo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

ATTENZIONE: Si noti l’importante differenza rispetto al regime dei contribuenti minimi: il limite dimensionale relativo ai beni strumentali previsto ai fini dell’accesso al regime agevolato non è più misurato, come accadeva per i contribuenti minimi, in termini di flusso di acquisizioni di beni strumentali nell’arco del triennio solare precedente, ma di ammontare complessivo del costo dei beni in possesso al 31 dicembre.
Inoltre:
• La soglia del flusso di acquisti triennale per il regime dei contribuenti minimi era di € 15.000;
• La cessione dei beni non poteva essere computata a decremento degli investimenti ai fini del rispetto del limite di € 15.000.
Prendendo a riferimento l’ultimo triennio che veniva osservato per l’accesso al regime dei minimi, si possono notare alcune differenze sostanziali:
• Per accedere al regime forfetario, al limite dimensionale:
• Concorrono i beni strumentali acquisiti anche prima del triennio di osservazione;
• Non concorrono i beni strumentali che sono stati acquisiti nel triennio e prima del termine dell’anno solare sono stati ceduti;
• Al contrario per accedere al regime dei minimi:
• Concorrevano i beni strumentali acquisiti nel triennio di osservazione ma non quelli acquisiti prima;
• Concorrevano i beni strumentali acquisiti nel triennio e veduti prima del termine dell’anno solare.
Il momento di acquisizione dei beni è individuato utilizzando il criterio previsto ai fini IVA dall’art. 6, DPR n. 633/72.
ESEMPIO: Furgone acquistato 5 anni prima ed in possesso al termine dell’esercizio:
 Il bene si rileva per l’accesso al regime forfetario;
 Il bene non si rileva per l’accesso al regime dei minimi.
ESEMPIO: Furgone acquistato due anni prima e ceduto nel mese di novembre del periodo precedente all’accesso al regime agevolato:
 Il bene non si rileva per l’accesso al regime forfetario;
 Il bene si rileva per l’accesso al regime dei minimi

Commercialisti sul web vi guideranno passo passo per passare al nuovo regime forfetario senza ulteriori costi di gestione.