Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno.

Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno.

La legge di Stabilità 2016 all’art. 1, dal comma 98 a 108, introduce un credito di imposta a favore delle imprese che, acquistano beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.

  • SOGGETTI BENEFICIARI

I titolari del beneficio sono, tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica (ditta individuale, società di persone, società di capitali) che effettuano investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree assistite. Il credito di imposta spetta alle piccole, alle medie e alle grandi imprese nella misura del 20, 15 e 10 % purché effettuano investimenti destinati a “strutture produttive”. Per “strutture produttive”  deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nelle aree assistite. Può trattarsi, di un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un’attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato. Altresì, può trattarsi di un autonoma diramazione territoriale dell’Azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale o nel medesimo perimetro aziendale. (Le predette “strutture” possono essere rappresentate, ad esempio, da depositi, punti vendita, uffici di rappresentanza, showroom, singoli impianti, magazzini di stoccaggio, etc.). Rientrano le attività produttive classificate nel loro codice Ateco: L’ industria intelligente e sostenibile; Aerospazio e difesa; Salute, Alimentazione e qualità della vita; Industria  della creatività turistico-culturale; Agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente; Altre attività manifatturiere; Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; Costruzioni; Attività ricettive e di ristorazione; Commercio all’ingrosso e al dettaglio; Attività terziarie e servizi; Altro.

  • INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Risultano agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, necessarie alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati prima, a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. I beni devono essere di uso durevole impiegati nel processo produttivo, sono esclusi i beni destinati alla vendita. Il comma 98, cita espressamente che il credito di imposta spetta ai beni strumentali “nuovi” e i beni acquistati tramite un contratto di locazione finanziaria.