Come aprire una S.a.S. (società in accomandita semplice)

Come aprire una S.a.S. (società in accomandita semplice)

 

“Come funziona”

La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una tipologia di società di persone ed è disciplinata dal Capo IV, del Titolo V, dall’art. 2313 all’art. 2324 del codice civile. Tale tipo di società, si differenzia per la presenza di due particolari categorie di soci: soci accomandatari e soci accomandanti. I primi, rispondono solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale, i secondi, invece, rispondono limitatamente alla quota conferita. L’amministrazione della società spetta, in via esclusiva, ai soci accomandatari, i quali non possono limitare la propria responsabilità per le obbligazioni sociali e non possono esercitare, un attività concorrente a quella della società di cui sono accomandatari. I soci accomandanti non spetta loro l’amministrazione e rispondono delle obbligazioni societarie nei limiti del proprio conferimento. Non possono trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singole operazioni. La loro quota di partecipazione può essere trasmessa per causa di morte oppure, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, ceduta con il consenso dei soci di maggioranza.

Le decisioni della società possono essere assunte congiuntamente fra i soci – all’unanimità o a maggioranza – o disgiuntamente, a seconda del sistema di amministrazione scelto. Non è previsto un organo assembleare.
Il vantaggio della società è che permette di partecipare all’esercizio di un’attività ripartendo tra i soci costi e impegni, essendo un modello societario con molta flessibilità. Lo svantaggio è la limitazione nella libera assunzione di scelte imprenditoriali, nonché gli adempimenti per la costituzione e i relativi costi.
“Come si costituisce”
Per costituire una S.A.S. occorre atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, che deve assicurare la legalità delle clausole e dei patti contenuti nell’atto costituivo, dove è necessario indicare:
1) nome, cognome, cittadinanza di tutti i soci accomandatari e accomandanti;
2) prestazioni che i soci d’opera svolgono e i conferimenti di tutti;
3) la ragione sociale – il nome della società – che deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione che si tratta di una S.A.S. (acconsentendo a inserire il suo nome nella ragione sociale il socio assumere responsabilità illimitata e solidale con quelli accomandatari per le obbligazioni della società);
4) nome dei soci con incarico di rappresentanza e di amministrazione;
5) modalità di suddivisione degli utili;
6) oggetto sociale;
7) sede principale ed eventuali sedi secondarie.
Entro 30 giorni occorre depositare all’ufficio del Registro Imprese l’atto costitutivo con le sottoscrizioni autenticate dei soci. Se gli amministratori non provvedono entro il termine, possono essere diffidati dai soci.
“Costi”
Per aprire una SAS vanno sempre considerati alcuni costi: spese notarili, iscrizione dei soci accomandatari alla gestione INPS e spese bancarie per l’apertura e la gestione del conto corrente dedicato. La costituzione della SAS non richiede un capitale minimo che i soci possono conferire:
denaro;
crediti;
beni in natura;
propria opera.
Se conferiscono denaro, questo viene versato in un conto corrente intestato alla società
“Regime fiscale”

La S.A.S. può essere gestita in regime di:

  • contabilità ordinaria: è necessario redigere libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie, scritture ausiliarie di magazzino, libri sociali obbligatori;
  • contabilità semplificata: è necessario redigere registro delle somme percepite e delle spese sostenute e i registri IVA.

Il reddito prodotto è tassato in capo ai soci e concorre a formare la base imponibile IRPEF di ciascuno di essi.

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