“Bonus mobili per giovani coppie”, nati dal 1981 in poi

“Bonus mobili per giovani coppie”, nati dal 1981 in poi

PREMESSA:

La legge di stabilità del 2016 all’art. 1 comma 75, ha ampliato l’ipotesi in cui è possibile usufruire del bonus mobili, individuando i requisiti soggettivi ed elevando il limite da 10.000 a 16.000 euro massimo di spesa detraibile. La circolare dell’agenzia delle entrate n. 7/E del 31 marzo 2016 stabilisce che ” Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi  che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiando di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa” . Ciò significa,

  1. Essere una coppia coniugata o una coppia convivente da almeno tre anni. (Per le coppie coniugate, non è rilevante il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016.) Per le coppie conviventi, la convivenza deve durare da almeno tre anni, attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’ autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. Non aver superato, da parte di uno dei componenti la coppia i 35 anni di età. Non influisce la data del compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35esimo anno d’età nell’anno 2016, senza considerare il giorno e il mese.
  3. Essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’acquisto deve essere fatto a titolo oneroso o gratuito ed effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da solo uno di essi. Se l’acquisto avviene da uno solo di essi, va da sé che l’acquisto deve essere effettuato dal “giovane”, colui che non ha superato i 35 anni. E’ importante precisare, che la compravendita dell’immobile può essere effettuata nel 2016 oppure anche nel 2015. Tuttavia, a seconda dell’anno d’acquisto cambia il termine entro il quale il fabbricato deve essere destinato ad abitazione principale. Infatti, se il rogito è avvenuto nell’anno 2015, la destinazione ad abitazione principale deve sussistere già nel 2016. Se invece, gli immobili sono acquistati nell’anno 2016 possono essere destinati ad abitazione principale,entro il 30 settembre 2017.

QUALI SONO I BENI AGEVOLABILI:

L’agevolazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale ma non anche per le spese per l’acquisto di grandi elettrodomestici. Possono essere acquistati mobili anche prima della data del rogito, purché, nel respetto del requisito anagrafico, l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine del 30 settembre 2017. Per l’acquisto dei beni oggetto dell’agevolazione, è stato chiarito che  devono essere nuovi, essi sono: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo del mobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE:

Il comma 75 precisa che, “la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, e spetta nella misura del 50% delle spese sostenuto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 su un ammontare complessivo della spesa non superiore a 16.000 Euro.”  Dunque le spese possono essere sostenute indifferentemente:

  • da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;
  • da uno solo di essi, anche se non è proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni di età.

La spesa massima sul quale calcolare la detrazione è riferita alla coppia, per spese che non superano i 16.000 Euro e ripartita, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Il “bonus mobili per giovani coppie” non è cumulabile con il ” bonus mobili e grandi elettrodomestici”  quindi non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.

E’ possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI:

Per usufruire dell’agevolazione è necessario che il pagamento avvenga con bonifico o con carta di debito o credito. In particolare, con la nuova circolare, viene eliminato l’obbligo della trattenuta, espressamente richiesta con la vecchia circolare. Tale semplificazione, può essere utilizzata anche per le spese che danno diritto al c.d. ” bonus mobili e grandi elettrodomestici”. Non è consentito pagare con assegno bancario, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute devono essere documentate conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevuta di bonifico, ricevuta di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati o gli scontrini parlanti.

Lo studio Rivieccio Di Marco con sede in Piazza Garibaldi Napoli è a vostra disposizione per approfondimenti in merito alla suddetta agevolazione. Puoi scriverci o telefonarci