2 requisiti per chiedere il bonus sui beni strumentali

2 requisiti per chiedere il bonus sui beni strumentali

Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti:
• Di importo superiore a € 10.000,00 (per singolo bene)
ATTENZIONE: Rispetto alle precedenti “agevolazioni tremonti” è introdotto un limite minimo di spesa per singolo bene;
• Effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015;
• In beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007;
• Effettuati in strutture ubicate in Italia.
Il requisito della strumentalità:
L’art. 18 prevede espressamente che i beni oggetto dell’agevolazione devono essere strumentali all’attività d’impresa, diversamente dalla “Tremonti-ter” che riguardava anche i beni non strumentali ad esclusione dei soli beni merce.
ATTENZIONE: Sul punto l’Agenzia, nella citata Circolare n. 44/E, aveva puntualizzato che l’agevolazione riguardava “le acquisizioni di bei nuovi compresi nella divisione 28 (fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.) comunque impiegati all’interno del processo produttivo, ma con esclusione di quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita(c.d. beni merce).
Il requisito della “strumentalità”, espressamente previsto dalle precedenti agevolazioni “tremonti” e “tremonti-bis”, è stato oggetto di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate nella circolare 17.10.2001 n. 90/E che, dopo aver evidenziato che l’agevolazione in esame è “volta ad agevolare gli investimenti in elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente nell’ambito dell’attività, ha precisato che:
• Per l’individuazione dei “beni strumentali” va fatto riferimento all’art. 102 TUIR, ossia ai beni suscettibili di ammortamento;
• Sono agevolabili i beni concessi a terzi in comodato d’uso, purché strumentali ed inerenti all’attività del comodante (beneficiario dell’agevolazione)
Il requisito della novità:
Tale requisito è presente anche nel citato art. 18 e costituisce un elemento portante dell’agevolazione. Infatti lo stesso, come evidenziato dall’Agenzia nella circolare 44/E “non ha portato innovativa, ma è meramente ricognitivo di un principio desumibile dalla ratio dell’agevolazione.
Inoltre, il predetto requisito sussiste anche nel caso di:
• Nuovo macchinario mai entrato in funzione ed utilizzato solo a scopo dimostrativo o per esposizione;
• Beni complessi realizzati in economia anche con l’apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivo sostenuto.
Per gli acquisti effettuati presso terzi, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è prevalente rispetto al costo complessivo.
ATTENZIONE: Il bene agevolabile può essere acquistato anche da un soggetto diverso dal produttore/rivenditore, a condizione che lo stesso non sia stato comunque utilizzato da cedente/altro soggetto.